iscrizioni master musica antica 19.20
disposizioni master musica antica
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MASTER di I e di II Livello
REGOLAMENTO DEI CORSI
IL DIRETTORE
Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, Dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria,regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;
Visto lo Statuto del Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli approvato dal C.d.A. nella seduta del 7/7/2005;
Visto il Regolamento didattico del Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli;
Vista la nota MIUR del 9 Dicembre 2010 prot. 7631 “Regolamento tipo concernente principi e criteri per la
progettazione di Master da parte delle Istituzioni AFAM
Vista la delibera del Consiglio Accademico del 4 dicembre 2013
EMANA
Il seguente Regolamento
•Art. 1 – Definizioni
•Art. 2 – Principi generali e finalità
•Art. 3 – Caratteristiche dei Corsi
•Art. 4 – Istituzione e attivazione
•Art. 5 – Corsi interIstituzione di Master
•Art. 6 – Docenza e coordinamento dei Master
•Art. 7 – Tutor
•Art. 8 – Requisiti di ammissione
•Art. 9 – Conseguimento del titolo
•Art. 10 – Contributo di iscrizione. Dotazione. Compensi
•Art. 11 – Copertura finanziaria dei corsi
•Art. 12 – Gestione organizzativa e amministrativo-contabile
•Art. 13 – Gestione delle carriere degli studenti
•Art. 14 – Valutazione dei risultati
•Art. 15 – Consorzi
•Art. 16 – Norme finali
Art. 1 – Definizioni
Ai sensi del presente Regolamento si intende:
a) per credito formativo, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dal Corso di Master;
b) per obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di Master è finalizzato;
c) per attività formativa, ogni attività organizzata al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti;
d) per Istituzione: Conservatorio di musica “S. Pietro a Majella”;
e) per docenti del Master, i docenti di I fascia, i docenti di II fascia, nonché i professionisti e gli esperti esterni che svolgono attività didattiche ai sensi del successivo art. 6.
Art. 2 – Principi generali e finalità
Il presente regolamento disciplina l’istituzione, l’attivazione e l’organizzazione dei corsi di Master dell’Istituzione, che hanno come obiettivo quello di rispondere alle esigenze provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. Promuovendo corsi di Master, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale, successivi al conseguimento del Diploma Accademico di Primo e di Secondo Livello, l’Istituzione rilascia, a conclusione di essi, rispettivamente i titoli di Master di primo e di secondo livello.
La denominazione “Master ” si applica esclusivamente ai corsi istituiti in conformità alla normativa nazionale in materia di ordinamenti didattici, al regolamento didattico dell’istituzione e al presente regolamento.
Art. 3 – Caratteristiche dei Corsi
I corsi di Master hanno una durata almeno annuale e prevedono attività formative di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire.
Le attività formative sono articolate e distribuite proporzionalmente alla durata del corso e di norma iniziano tra il 1° settembre e il 30 novembre.
L’inizio delle attività formative va programmato in relazione alla conclusione delle procedure di iscrizione dei candidati ammessi a seguito della selezione.
Gli ordinamenti dei corsi di Master devono prevedere il conferimento di almeno 60 crediti formativi, corrispondenti a 1500 ore di impegno complessivo, in aggiunta a quelli già acquisiti per conseguire il titolo di accesso al corso.
Le attività formative nei corsi di Master possono essere realizzate in forma di lezioni frontali, laboratori, seminari, didattica interattiva, visite didattiche, conferenze, tirocini, stages. Per un corso di Master annuale le attività formative quali lezioni, laboratori, seminari o altro tipo di attività impartita nell’Istituzione, devono essere erogate per non meno di 360 ore. I tirocini e gli stages si svolgono di norma presso enti o aziende esterni all’Istituzione. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative del corso di Master è obbligatoria e sono consentite assenze giustificate nei limiti stabiliti dai singoli regolamenti.
Potranno essere svolte anche attività didattiche a distanza ovvero in modalità telematica.
Alle attività di tirocinio e stage deve essere riservato un numero di crediti non inferiore a 10.
Art. 4 – Istituzione e attivazione
L’istituzione e l’attivazione dei corsi di Master di primo e secondo livello sono deliberate dal Consiglio Accademico, su proposta:
a. di una Scuola.
b. di un Dipartimento, previo parere favorevole della o delle Scuole di riferimento;
c. di un Centro interdipartimentale o di un Centro interIstituzione con sede amministrativa presso una delle Istituzioni interessate, previo parere favorevole della o delle Scuole di riferimento;
La proposta deve essere formulata secondo uno schema approvato dal Consiglio Accademico e dal Nucleo di Valutazione dell’Istituzione sulla base dei principi generali contenuti nel presente Regolamento, con particolare riferimento ai seguenti elementi essenziali:
a. gli obiettivi formativi e i profili professionali di riferimento del corso;
b. l’articolazione delle attività formative e le modalità di svolgimento delle prove di verifica, compresa la prova finale;
c. la composizione del Consiglio di Corso;
d. le risorse di docenza e le strutture disponibili;
e. la struttura o ente cui compete la gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso;
f. il piano finanziario.
Il corso di Master deve disporre di strutture, personale, attrezzature e spazi per tutta la durata dell’organizzazione e dello svolgimento dei corsi.
Ai fini dell’attivazione il numero minimo di iscritti non può essere inferiore a quindici per un Master di primo livello e a dieci per un Master di secondo livello. Tale limite può essere derogato in casi debitamente motivati e purché siano garantiti il piano culturale e didattico e l’autosufficienza finanziaria dell’iniziativa; la richiesta di deroga deve essere espressamente formulata già nella proposta di istituzione del corso.
L’approvazione degli organi competenti è subordinata alla garanzia preventiva della copertura finanziaria da parte della struttura che gestisce il corso di Master.
Le proposte di istituzione e di attivazione dei corsi di Master, ove provengano da strutture dipartimentali, devono essere sottoposte alle Scuole per il prescritto parere di natura vincolante. Ove la proposta di una Scuola coinvolga altre Scuole, va acquisito il parere di queste ultime.
L’insieme delle proposte approvate costituisce il Piano Annuale dei corsi di Master dell’Istituzione. Il Piano suddetto viene unitariamente approvato dal Consiglio Accademico entro il mese di aprile di ogni anno accademico.
I corsi di Master possono essere attivati dall’Istituzione anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.
Art. 5 – Corsi interIstituzione di Master
Le strutture indicate al comma 1 del precedente art. 4 possono proporre l’istituzione e l’attivazione di corsi interIstituzione di Master, secondo le modalità previste nello stesso art. 4.
I corsi interIstituzione di Master sono regolati sulla base di apposite convenzioni tra le Istituzioni interessate, tenuto conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
Art. 6 – Docenza e coordinamento dei Master
L’organizzazione e il coordinamento di ciascun corso di Master sono affidati al Consiglio di Corso. Il Consiglio di Corso è composto da non meno di cinque e non più di nove membri, la maggioranza dei quali docenti dell’Istituzione. Il Consiglio può comprendere esperti esterni.
Il Coordinatore del corso di Master è responsabile del funzionamento e del coordinamento delle attività del corso. Il Coordinatore viene designato tra i docenti dell’Istituzione componenti del Consiglio di Corso. Un docente non può coordinare più di un corso di Master.
Prima dell’inizio dei corsi, il Consiglio di Corso propone al Consiglio Accademico, sentite le Scuole interessate, l’impegno didattico nel corso di Master dei docenti dell’Istituzione, acquisendone l’autorizzazione. In ogni caso, l’impegno didattico nel corso di Master da parte dei docenti dell’Istituzione non può sostituire l’impegno didattico nei corsi di Diploma di primo e di secondo livello, derivante dalla programmazione didattica dell’Istituzione.
Il corpo docente del corso di Master può comprendere, oltre a docenti dell’Istituzione, docenti di Istituzioni italiane o estere; deve inoltre essere prevista una adeguata componente di esperti esterni, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese, e l’aggiornamento professionale. Il corpo docente viene designato dal Consiglio Accademico su proposta del Consiglio di Corso, sentita la Scuola o le Scuole di riferimento.
Ad ogni istituzione è data facoltà di istituire un ufficio Master, presieduto dal Direttore o da un suo delegato, nominato dal Consiglio Accademico e formato da docenti esperti, rappresentanti dell’Amministrazione e degli studenti, per attività di supporto, monitoraggio, coordinamento e controllo dei Corsi Master attivati.
Art. 7 – Tutor
Allo scopo di promuovere e sviluppare il valore formativo del corso di Master , il Consiglio di Corso individua uno o più tutor, in relazione ai contenuti, alle modalità e alle finalità del corso, per svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva e coordinamento delle attività di tirocinio.
Art. 8 – Requisiti di ammissione
È ammesso ai corsi di Master di primo livello chi abbia conseguito un diploma accademico di primo Livello oppure di Laurea o un altro titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
È ammesso ai corsi di Master di secondo livello chi abbia conseguito un diploma accademico di Secondo Livello, una Laurea Magistrale o specialistica, o un altro titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
I titoli di studio conseguiti all’estero, se non riconosciuti dalla normativa vigente, dovranno essere valutati dal Consiglio di Corso che li potrà riconoscere equivalenti ai soli fini dell’ammissione al corso.
Non è consentita la contemporanea iscrizione a un corso di Master e ad altri corsi di studio Afam e universitari. Lo studente potrà comunque avvalersi, ove previsto, dell’istituto della sospensione degli studi secondo le modalità stabilite dall’Istituzione.
Il riconoscimento di CFA per attività formative pregresse debitamente certificate, con conseguente abbreviazione del corso di Master, è consentito alle condizioni e nei limiti stabiliti dal Consiglio accademico dell’Istituzione.
Ai fini dell’ammissione dovrà essere prevista una selezione per merito da effettuarsi secondo modalità indicate nei singoli bandi, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e imparzialità in materia di pubblici concorsi. I bandi dovranno in ogni caso riportare:
a. gli obiettivi del corso di studio;
b. l’articolazione didattica;
c. i requisiti di accesso;
d. il numero massimo dei posti disponibili nonché il numero minimo di iscritti senza il quale il corso non sarà attivato;
e. il contributo di iscrizione al corso, che potrà essere suddiviso al massimo in due rate;
f. eventuali borse di studio o forme di agevolazione quali l’esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione o altre forme di tutela del diritto allo studio;
g. i criteri di selezione.
Il bando del corso può prevedere, disciplinandola, l’ammissione alla selezione di studenti diplomandi e laureandi, a condizione che il titolo di studio richiesto risulti comunque conseguito all’atto dell’immatricolazione, e comunque prima dell’inizio delle attività del corso. In caso di disponibilità di posti e oltre il numero minimo previsto per l’attivazione, può essere ammessa la frequenza con riserva a un corso di Master , purché il titolo di studio richiesto per l’accesso venga conseguito in tempi
compatibili con la regolare partecipazione al corso.
Lo status di studente del Master si acquisisce con il perfezionamento delle procedure di iscrizione presso i competenti uffici di cui al successivo art. 13.
Ove prevista, l’iscrizione a singoli moduli del corso di Master è soggetta al rispetto dei requisiti di ammissione di cui al presente articolo. Il rilascio di certificazioni attestanti il profitto è comunque subordinato all’accertamento dell’acquisizione delle relative competenze. Non sono ammesse attestazioni di mera frequenza ai corsi di Master. Valgono, in quanto applicabili, le norme previste dal regolamento carriere studenti dell’Istituzione in materia di iscrizione ai corsi singoli.
È ammessa la restituzione del contributo di iscrizione già versato solo in caso di ritiro dagli studi effettuato entro un mese dall’inizio dei corsi e comunque nella misura dell’80%.
Art. 9 – Conseguimento del titolo
Per conseguire il titolo di Master lo studente dovrà aver acquisito i crediti previsti dall’ordinamento del corso, inclusi quelli relativi alle attività di tirocinio e alla prova finale.
Il conferimento dei crediti è subordinato all’accertamento dell’acquisizione delle relative competenze, alla frequenza, al superamento delle eventuali verifiche intermedie e della prova finale.
Art. 10 – Contributo di iscrizione. Dotazione. Compensi
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente il contributo minimo richiesto per l’iscrizione a un corso di Master e quello di iscrizione al singolo modulo formativo. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce contestualmente anche il compenso orario minimo e quello massimo per le attività didattiche svolte nei corsi di Master da parte dei docenti dell’Istituzione.
In presenza di un’eventuale struttura che organizzi didatticamente e amministrativamente il corso di Master, l’Istituzione riconosce a quest’ultima una dotazione che deve essere destinata esclusivamente al funzionamento del corso. Tale dotazione è composta, al netto della quota prevista dal successivo comma 2 dell’art. 11:
a. dai contributi degli iscritti;
b. da eventuali erogazioni a ciò finalizzate da parte di Enti e soggetti esterni;
c. da risorse aggiuntive eventualmente assicurate dagli enti a cui è affidata la gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso.
Gli eventuali avanzi, dopo la fine del corso, dovranno essere restituiti alla struttura proponente.
Per i corsi di Master finanziati dal Fondo Sociale Europeo o da altri finanziamenti dell’Unione Europea, gli iscritti “non occupati” e “disoccupati” per un numero minimo di unità stabilito dalle disposizioni normative di riferimento, possono essere esentati, anche parzialmente, dal pagamento del contributo di iscrizione, fatto salvo, in ogni caso, il versamento della quota di Istituzione pari all’8% del contributo stesso.
L’attribuzione delle attività di docenza, coordinamento e progettazione è effettuata dai Consigli accademici su proposta dei Consigli di Corso. Le sopra indicate attività, effettuate dai docenti dell’Istituzione al di fuori del monte orario di impegno definito da ciascuna Scuola, possono essere retribuite con compenso orario proposto dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo e all’interno della dotazione prevista dal piano finanziario del corso e secondo le modalità previste per l’attribuzione di incentivi ai docenti. Il Consiglio di Amministrazione propone anche i compensi dei docenti esterni, dei tutor e del personale tecnico-amministrativo.
Per tutte le attività di progettazione e coordinamento, il piano finanziario del Master può prevedere compensi entro il limite complessivo del 10% del totale delle entrate di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2.
I compensi per le attività di docenza, tutorato, coordinamento e progettazione sono deliberati dalla struttura proponente, in accordo con la struttura o ente a cui è eventualmente affidata la gestione organizzativa e amministrativo-contabile.
L’attribuzione delle attività al personale tecnico-amministrativo e ai collaboratori in servizio presso l’Istituzione avviene previa autorizzazione del Direttore amministrativo, al di fuori dell’orario di lavoro e in aggiunta rispetto al proprio monte ore.
Art. 11 – Copertura finanziaria dei corsi
La copertura finanziaria delle attività dei corsi di Master è assicurata dai contributi dei frequentanti e da erogazioni a ciò specificamente destinate da enti e soggetti esterni. Non possono essere previsti oneri finanziari a carico del bilancio dell’Istituzione.
Il piano finanziario del corso di Master deve comunque riservare in favore dell’Istituzione una quota non inferiore al 5% delle entrate di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 10, comma 2, quale contributo forfetario alle spese generali e agli oneri indiretti.
Nel caso di corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo o da altri finanziamenti dell’Unione Europea sui cui fondi gravino quote specifiche a favore dell’Istituzione, la quota di cui al comma 2 non viene applicata per la parte finanziata dall’Unione Europea.
Nel caso in cui la gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso venga affidata a un ente esterno all’Istituzione, il piano finanziario dovrà tenere comunque conto delle quote a favore dell’Istituzione.
Art. 12 – Gestione organizzativa e amministrativo-contabile
La gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso di Master è affidata all’Istituzione, ovvero a un Ente partecipato dall’Istituzione o con essa convenzionato.
Il piano finanziario del corso potrà riservare una quota a favore della struttura a cui è affidata la gestione amministrativo-contabile.
Art. 13 – Gestione delle carriere degli studenti
La gestione delle carriere degli studenti del corso di Master, dall’iscrizione al rilascio del titolo, è attribuita agli uffici dell’amministrazione centrale dell’Istituzione.
Art. 14 – Valutazione dei risultati
I corsi di Master sono sottoposti ad una valutazione dei risultati, anche sulla base degli esiti di processi di verifica della soddisfazione degli iscritti e delle ricadute professionali del titolo (incidenza sull’occupabilità o migliore occupazione degli interessati). A conclusione del corso, il Coordinatore redige una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. La relazione, approvata dalla struttura proponente, è portata all’esame del Nucleo di Valutazione dell’Istituzione e del Consiglio accademico anche ai fini di eventuali proposte di riedizioni del corso per l’anno successivo.
Dopo tre edizioni del corso di Master , il Nucleo di Valutazione provvederà a redigere una relazione di sintesi che ne verifichi i risultati e le ricadute professionali.
Art. 15 – Consorzi
I corsi di Master, anche interIstituzione, possono essere organizzati anche in forma consortile, previe convenzioni con enti e soggetti esterni, pubblici o privati e/o con altre Istituzioni.
I corsi di Master , anche interIstituzione, organizzati ai sensi del presente articolo sono corsi dell’Istituzione e devono rispettare gli adempimenti di cui all’art. 4 del presente regolamento.
Art. 16 – Norme finali
Le deroghe al presente regolamento relative ai corsi di Master svolti in convenzione con altre Istituzione italiane o straniere, con enti e soggetti esterni, pubblici o privati, o finanziati dall’Unione Europea sono soggette all’approvazione del Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.
Il Direttore
M° Elsa Evangelista
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