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| D.L. 16 Aprile 1994 n. 297
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Capo IV - D. L. 16 aprile 1994, N. 297.
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Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
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IL Presidente
E DELLA REPUBBLICA
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Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 10 aprile 1991, N. 121, cosí come modificata dalla legge 26 aprile 1993, N. 126, che autorizza il Governo ad emanare un testo unico concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 agosto 1988, N. 400;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 7 settembre e del 22 dicembre 1993;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
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Conservatori di musica
Articolo 239. Finalità
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1. I Conservatori di musica hanno per fine l'istruzione musicale.
2. Al conservatorio di musica si accede con esame di ammissione.
3. I requisiti necessari per l'ammissione sono stabiliti con regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme regolamentari al riguardo, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, N. 1945 e successive modificazioni.
4. Nel conservatorio di musica non si puo ripetere piu di una volta lo stesso anno di corso.
5. Presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui articolo 174, al fine dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.
6. Restano ferme le norme particolari relative al conservatorio di musica di Bolzano, adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
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Articolo 240. Insegnamento nei conservatori di musica
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1. L'insegnamento nei conservatori di musica è disciplinato con regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme in materia, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, N. 1945 e successive modificazioni.
2. All'elenco delle scuole di cui all'articolo 1, primo comma del regio decreto 11 dicembre 1930, N. 1945 è aggiunta la scuola di chitarra.
3. Oltre agli insegnamenti fondamentali, nei conservatori sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).
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